Atex

Per “Atmosfera esplosiva” si intende una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri (art. 288 del D.Lgs. 81/08). La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata, a livello europeo, da due direttive comunemente denominate Atex. Tale acronimo sta per “ATmosphere EXplosive”. Le due Direttive in questione sono, la 99/92/CE recepita con D.Lgs. 233 del 12 Giugno 2003 dalla legislazione italiana e la 94/9/CE già implementata con il DPR 23/3/1998 n° 126, con l’obiettivo di mettere in atto prescrizioni minime di sicurezza (Essential Safety Requirement) e modalità di certificazione cui devono conformarsi gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Dal 1 Luglio 2003, data di entrata in vigore di entrambe le Direttive, è diventato obbligatorio da parte del datore di lavoro, il rispetto dei requisiti minimi della Direttiva 99/92/CE sui “Luoghi con pericolo di esplosione” la quale prevede, entro 3 anni l’adeguamento anche degli impianti esistenti. Nasce da qui l’esigenza di procedere ad identificare e/o verificare i Luoghi che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive secondo criteri in linea con le direttive e con tutte le normative tecniche collegate.

La valutazione dei rischi di esplosione si basa sulla analisi degli ambienti di lavoro nei quali può formarsi un’atmosfera potenzialmente esplosiva e successiva suddivisione in zone omogenee di rischio, ovvero in aree all’interno delle quali i rischi di esplosione, sulla base delle attività svolte, dei materiali, macchine, attrezzature, impianti presenti e delle caratteristiche strutturali dei locali, possono essere valutati oggettivamente.

Per ogni ambiente correlato alla presenza di gas, vapori e/o polveri infiammabili o combustibili si provvede a:

  • Valutare la classificazione delle zone pericolose effettuata ai sensi della normativa vigente, in relazione alla:identificare i fattori di pericolo non soggetti a classificazione (condizioni al contorno non note);
    • descrizione dei luoghi di lavoro, dei processi, delle macchine e/o degli impianti;
    • identificazione dei fattori di pericolo (gas, vapori e/o polveri infiammabili/combustibili);
    • identificazione delle potenziali sorgenti di emissione;
    • valutazione delle condizioni locali di ventilazione;
    • valutazione dei rischi di esplosione eliminabili o riducibili derivanti da particolari situazioni emerse in fase di analisi;
  • verificare l’adeguatezza delle misure adottate e la rispondenza delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in relazione alle potenziali sorgenti di innesco;
  • stimare il rischio e valutazione correlata a ciascun fattore di pericolo individuato;
  • identificare i soggetti esposti;
  • valutare gli effetti di un’eventuale esplosione.

Il D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 prescrive infatti al Datore di Lavoro:

  • Di effettuare la valutazione dei rischi preliminare.
  • Di riesaminare le misure tecniche e organizzative di prevenzione e della protezione contro le esplosioni periodicamente e, in ogni caso, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
  • Di prendere tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva e individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

Per quanto sopra la valutazione viene condotta attraverso:

  • l’effettuazione di verifiche dei luoghi di lavoro e delle aree adiacenti (anche esterne all’azienda);
  • il coinvolgimento diretto delle funzioni aziendali interessate, per l’acquisizione di tutte le informazioni relative a luoghi, macchine, impianti e processi oggetto di valutazione.

E’ necessaria, quindi, un’analisi dei rischi specifici con professionisti di esperienza in tale settore, per garantire la conformità alla legge sulla sicurezza del lavoro.